(Pubblicata nel Bolletttino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del
                           31 marzo 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti l'art. 77, commi terzo e quarto, e l'art. 119,  comma  primo,
della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), e in particolare l'art. 6,  in  base
al quale per assicurare la razionalita' del  sistema  tributario  nel
suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita', cui il
sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire  aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente  in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) che reca all'art. 1, commi 5 e 6, disposizioni in
materia  di  addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fi siche conseguenti alla riformulazione dell'art. 11,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
217 (Testo unico delle imposte sui  redditi),  operata  dall'art.  1,
comma 2, lettera a), della stessa legge n. 234/2021,  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2022; 
  Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina  della
partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51,  comma  1  dello
Statuto. Norme in materia di componenti degli  organi  amministrativi
delle societa' a partecipazione regionale); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2020); 
  Vista la legge regionale 12 novembre  2021,  n.  41  (Interventi  a
sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di
progetti relativi ai cammini regionali); 
  Vista la legge  regionale  29  novembre  2021,  n.  44  (Interventi
normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2022); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.  55  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2022); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Al  fine  di   garantire   la   coerenza   della   disciplina
dell'addizionale regionale IRPEF con  la  nuova  articolazione  degli
scaglioni dell'IRPEF, e' necessario modificare l'art. 4 della l.r. n.
77/2012, sia nella parte  relativa  agli  scaglioni  di  reddito  che
vengono adeguati a quelli previsti dalla legge n. 234/2021, sia nella
parte relativa alle aliquote; 
    2. E' necessario disporre che il  termine  di  cui  all'art.  50,
comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n.  446   (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una  addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),
sia differito al 31 marzo 2022; 
    3. E' necessario adeguare alcune previsioni della l.r. n. 20/2008
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica),  nelle  more  della  completa
attuazione  del  medesimo  con   i   previsti,   ma   tardivi,   atti
regolamentari, e della conseguente  rivisitazione  complessiva  della
stessa l.r. n.  20/2008,  in  particolare  per  quanto  attiene  alla
disciplina degli organi amministrativi delle societa'; 
    4. E' necessario rimodulare l'intervento di spesa previ  sto  per
il  2021  dall'art.  33  della  l.r.  n.  44/2021  per   la   mancata
stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili; 
    5.   E'   necessario,   al   fine   di   assicurare   l'efficacia
dell'intervento previsto dall'art. 17 della  l.r.  n.  54/2021,  fare
riferimento all'imputabilita' dell'aumento dei  costi  delle  materie
prime alla crisi pandemica, e individuare un arco temporale nel quale
gli incrementi dei prezzi devono essere intervenuti; 
    6. Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio necessario al
collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero  e  la
SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione  Toscana
ha contribuito alla progettazione  con  propri  fondi,  e'  opportuno
prevedere  un  contributo  straordinario  a   carico   del   bilancio
regionale,  in  aggiunta  al   contributo   gia'   erogato   per   la
progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche  sotto
forma di atto aggiuntivo dell'accordo in essere; 
    7. E' opportuno concedere un contributo straordinario  al  Comune
di Empoli per la realizzazione  di  un  intervento  di  potenziamento
della rete idrica; 
    8. A seguito,  in  particolare,  di  segnalazioni  pervenute  dal
Governo, e' necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni
contenute in precedenti leggi regionali a carattere finanziario,  per
la correzione di meri errori materiali; 
    9. Si rende necessaria una  modifica  del  riferimento  normativo
della l.r. n. 41/2021, in  quanto  gli  aiuti  ivi  previsti  possono
essere considerati «non aiuti», ai sensi della decisione C(2013) 9675
final del 19 dicembre 2013, e quindi non disciplinati ai sensi  della
comunicazione della Commissione europea  2020/C  1863  final  (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19); 
    10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                          la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
Variazioni   dell'aliquota    dell'addizionale    regionale    IRPEF.
          Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. n. 55/2021 
 
  1. Nel capo I della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55  (Legge
di stabilita'  per  l'anno  2022),  dopo  l'art.  1  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 1-bis (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale  regionale
IRPEF. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 77/2012). - 1.  La  lettera
c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.
77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), e' sostituita dalla seguente: 
      "c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro  28.000,00
fino a euro 50.000,00;". 
    2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 77/2012 e'
sostituita dalla seguente: 
      "d)  di  0,50  punti  percentuali  per  i  redditi  oltre  euro
50.000,00;". 
    3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 77/2012 e'
abrogata. 
    4.  Le  maggiori  entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate  in  euro  450.740,00
annui a decorrere dall'anno 2022 e sono  imputate  agli  stanziamenti
della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo
1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"
del bilancio di previsione 2022 - 2024 e successivi.".».