(Pubblicata nel Bolletttino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 31 marzo 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visti l'art. 77, commi terzo e quarto, e l'art. 119, comma primo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e in particolare l'art. 6, in base al quale per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita', cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che reca all'art. 1, commi 5 e 6, disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fi siche conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 (Testo unico delle imposte sui redditi), operata dall'art. 1, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 234/2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2020); Vista la legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali); Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023); Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2022); Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilita' per l'anno 2022); Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, e' necessario modificare l'art. 4 della l.r. n. 77/2012, sia nella parte relativa agli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla legge n. 234/2021, sia nella parte relativa alle aliquote; 2. E' necessario disporre che il termine di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), sia differito al 31 marzo 2022; 3. E' necessario adeguare alcune previsioni della l.r. n. 20/2008 al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), nelle more della completa attuazione del medesimo con i previsti, ma tardivi, atti regolamentari, e della conseguente rivisitazione complessiva della stessa l.r. n. 20/2008, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli organi amministrativi delle societa'; 4. E' necessario rimodulare l'intervento di spesa previ sto per il 2021 dall'art. 33 della l.r. n. 44/2021 per la mancata stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili; 5. E' necessario, al fine di assicurare l'efficacia dell'intervento previsto dall'art. 17 della l.r. n. 54/2021, fare riferimento all'imputabilita' dell'aumento dei costi delle materie prime alla crisi pandemica, e individuare un arco temporale nel quale gli incrementi dei prezzi devono essere intervenuti; 6. Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio necessario al collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione Toscana ha contribuito alla progettazione con propri fondi, e' opportuno prevedere un contributo straordinario a carico del bilancio regionale, in aggiunta al contributo gia' erogato per la progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche sotto forma di atto aggiuntivo dell'accordo in essere; 7. E' opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica; 8. A seguito, in particolare, di segnalazioni pervenute dal Governo, e' necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni contenute in precedenti leggi regionali a carattere finanziario, per la correzione di meri errori materiali; 9. Si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. n. 41/2021, in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati «non aiuti», ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19 dicembre 2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19); 10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. n. 55/2021 1. Nel capo I della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilita' per l'anno 2022), dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 77/2012). - 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), e' sostituita dalla seguente: "c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;". 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 77/2012 e' sostituita dalla seguente: "d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;". 3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 77/2012 e' abrogata. 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2022 - 2024 e successivi.".».